Codice civile
Art. 2649 c.c. — Cessione dei beni ai creditori
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e' stata trascritta.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cessione dei beni ai creditori deve essere trascritta se comprende immobili. Dopo la formalità, trascrizioni o iscrizioni di acquisti contro il debitore eseguite successivamente non sono efficaci rispetto ai creditori beneficiari.
La cessione deve essere quella destinata alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato. Occorre individuare immobili, creditori e titolo idoneo, distinguendo i poteri conferiti dalla titolarità dei beni.
La norma non trasforma automaticamente la cessione in un trasferimento di proprietà. Restano le priorità già consolidate e la disciplina del contratto, incluse le posizioni dei creditori estranei e le eventuali procedure concorsuali.
Esempio pratico
Un debitore cede la liquidazione di alcuni immobili ai creditori: la trascrizione protegge la destinazione nei confronti delle formalità successive previste dalla norma.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.