Codice civile
Art. 563 c.c. — Effetti della riduzione della donazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nel regime introdotto dalla legge 182/2025, la riduzione della donazione di regola non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato il bene. Il legittimario conserva verso il donatario il diritto alla compensazione in denaro necessaria a reintegrare la quota riservata. Restano le conseguenze della trascrizione previste dagli articoli richiamati.
Se il donatario è totalmente o parzialmente insolvente e il successivo acquisto è gratuito, anche l’avente causa deve compensare il legittimario, entro il vantaggio ricevuto. Questa responsabilità non va estesa automaticamente a chi ha acquistato a titolo oneroso. La disposizione comprende anche alienazioni di beni mobili, con il coordinamento specifico per quelli registrati.
La scelta del regime richiede l’articolo 44, comma 2, della legge 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre 2025. Per le successioni anteriori occorre verificare domanda di riduzione già notificata e trascritta, atti compiuti entro il termine di sei mesi e opposizioni pregresse salvaguardate. In mancanza degli adempimenti previsti, il nuovo regime si estende alle successioni anteriori dopo il semestre. Non è corretto affermare che ogni vicenda precedente resti definitivamente regolata dal vecchio testo.
Le massime riferite all’azione di restituzione del precedente regime sono conservate con il limite temporale dichiarato.
Esempio pratico
Un immobile donato è stato successivamente venduto. Nel nuovo regime si esaminano trascrizioni e compensazione a carico del donatario. Se invece il trasferimento successivo era gratuito e il donatario è insolvente, si valuta la responsabilità monetaria del beneficiario entro il vantaggio ricevuto. Per una successione aperta prima del 18 dicembre 2025, la soluzione richiede prima il controllo degli atti previsti dalla disciplina transitoria.
Giurisprudenza
Trascrizioni e conflitto con terzi nel regime precedente
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 16913, 2026, Rv. 678850-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.
Fonte →
Note
Distinguere acquisto oneroso o gratuito, insolvenza, pubblicità e apertura della successione. La L. 182/2025 è entrata in vigore il 18 dicembre 2025. L’articolo 44, comma 2, distingue le successioni aperte dopo tale data da quelle anteriori e tutela determinate notificazioni e trascrizioni, comprese le opposizioni già validamente eseguite. Il termine transitorio di sei mesi è decorso al 7 ottobre 2026: verificarne il rispetto negli atti esistenti, senza presentarlo come termine ancora disponibile. Per le successioni anteriori, in mancanza degli atti richiesti, opera il nuovo regime dopo i sei mesi. La massima 16913/2026 riguarda il regime previgente e il decennio del vecchio 2652 n. 8: è conservata solo con tale limite. Non riproporre come generale l’antica restituzione agli acquirenti entro venti anni dalla donazione.