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Art. 2656 c.c. — Forme per l'annotazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’annotazione segue le regole formali della trascrizione nella misura in cui sono compatibili con la sua funzione. Il rinvio evita che una formalità collegata a un titolo precedente venga eseguita senza adeguata documentazione.

Occorrono un titolo idoneo, la sua presentazione nella forma richiesta e una nota che identifichi evento, soggetti e formalità di riferimento. Le regole successive vanno adattate all’oggetto dell’annotazione.

Il rinvio è condizionato dalla compatibilità e non equipara tutti gli effetti sostanziali delle due formalità. Non crea da solo un evento annotabile, che deve trovare base nella norma pertinente.

Esempio pratico

Un accordo che risolve una vendita viene presentato per l’annotazione con il titolo e i dati della precedente trascrizione, applicando le forme documentali compatibili.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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