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Codice civile

Art. 2655 c.c. — Annotazione di atti e di sentenze 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullita' e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullita' o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si e' avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni gia' compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.

L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, puo' eseguirsi in virtu' della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si e' verificata.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le vicende che eliminano o risolvono un titolo pubblicizzato devono essere annotate presso quel titolo. La norma rende leggibile il venir meno del precedente assetto e regola l’efficacia delle successive formalità del soggetto che recupera il diritto.

L’evento deve risultare dalla sentenza o dalla convenzione prevista; per la condizione è ammessa la dichiarazione della parte che subisce l’avveramento. Per la devoluzione enfiteutica la sentenza si annota presso la domanda.

Senza l’annotazione le successive trascrizioni o iscrizioni indicate dalla norma non producono effetto; eseguita la formalità recuperano efficacia secondo l’ordine rispettivo. Non si può dedurre che ogni annotazione abbia l’effetto prenotativo proprio di una domanda giudiziale.

Esempio pratico

Dopo la risoluzione della vendita, Anna vende nuovamente l’immobile: per l’efficacia pubblicitaria del secondo trasferimento deve curare anche l’annotazione della risoluzione del primo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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