Codice civile
Art. 2657 c.c. — Titolo per la trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La pubblicità immobiliare richiede un titolo documentale qualificato: sentenza, atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata o accertata dal giudice. La certezza formale consente al registro di pubblicizzare un atto attribuibile ai suoi autori.
Una semplice scrittura firmata può essere valida tra le parti, ma non è per questo immediatamente trascrivibile. Gli atti e le sentenze esteri richiedono il controllo delle formalità internazionali applicabili, comprese eventuali esenzioni dalla legalizzazione.
L’idoneità documentale non sana la nullità sostanziale né sostituisce i requisiti speciali dell’atto. I precedenti sui trasferimenti negli accordi di separazione riguardano titoli giudiziali e attestazioni specifiche: vanno coordinati con il rito familiare applicabile.
Esempio pratico
Due venditori firmano privatamente la cessione di un terreno: l’acquirente deve ottenere un titolo con autenticazione o accertamento giudiziale prima di trascriverla.
Giurisprudenza
Trasferimenti contenuti nell’accordo giudiziale familiare
Corte di cassazione, n. 21761, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Le Sezioni Unite ammettono il titolo pubblico formato nel verbale giudiziale dell’accordo di separazione o divorzio per i trasferimenti immobiliari, con il provvedimento conclusivo e le attestazioni richieste sulla documentazione e sulle dichiarazioni catastali.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.