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Codice civile

Art. 2657 c.c. — Titolo per la trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La pubblicità immobiliare richiede un titolo documentale qualificato: sentenza, atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata o accertata dal giudice. La certezza formale consente al registro di pubblicizzare un atto attribuibile ai suoi autori.

Una semplice scrittura firmata può essere valida tra le parti, ma non è per questo immediatamente trascrivibile. Gli atti e le sentenze esteri richiedono il controllo delle formalità internazionali applicabili, comprese eventuali esenzioni dalla legalizzazione.

L’idoneità documentale non sana la nullità sostanziale né sostituisce i requisiti speciali dell’atto. I precedenti sui trasferimenti negli accordi di separazione riguardano titoli giudiziali e attestazioni specifiche: vanno coordinati con il rito familiare applicabile.

Esempio pratico

Due venditori firmano privatamente la cessione di un terreno: l’acquirente deve ottenere un titolo con autenticazione o accertamento giudiziale prima di trascriverla.

Giurisprudenza

  • Trasferimenti contenuti nell’accordo giudiziale familiare

    Corte di cassazione, n. 21761, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Le Sezioni Unite ammettono il titolo pubblico formato nel verbale giudiziale dell’accordo di separazione o divorzio per i trasferimenti immobiliari, con il provvedimento conclusivo e le attestazioni richieste sulla documentazione e sulle dichiarazioni catastali.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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