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Codice civile

Art. 2658 c.c. — Atti da presentare al conservatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il richiedente presenta il titolo in una forma che ne garantisca autenticità e disponibilità documentale. Atto pubblico e sentenza richiedono copia autenticata; per la scrittura privata vale l’originale, salvo il deposito qualificato previsto dalla norma.

Per la domanda introdotta con citazione occorre copia autentica munita della relazione di notificazione. Nel testo vigente la domanda proposta con ricorso richiede copia conforme con attestazione della data di deposito presso l’ufficio giudiziario.

Non si deve estendere alla domanda introdotta con ricorso il requisito documentale previsto per la citazione. L’accertamento delle firme non elimina la necessità di trascrivere il titolo; le modalità telematiche richiedono il coordinamento con la disciplina speciale.

Esempio pratico

Sara propone con ricorso una domanda trascrivibile: presenta copia conforme dell’atto e attestazione del deposito, utilizzando la via documentale ora espressamente prevista.

Giurisprudenza

  • Accertamento delle firme e trascrizione del titolo

    Corte di cassazione, n. 23945, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per rendere opponibile una vendita contenuta in scrittura non autenticata occorrono l’accertamento delle firme e la trascrizione della scrittura divenuta titolo idoneo. La domanda trascritta può prenotare l’effetto, ma non sostituisce la formalità del titolo.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Nel testo vigente la domanda proposta con ricorso si trascrive con copia conforme e attestazione della data del deposito; distinta dalla citazione munita di relazione di notifica.

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