Codice civile
Art. 2659 c.c. — Nota di trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La nota descrive alle persone che consultano il registro soggetti, titolo, beni e contenuto essenziale della formalità. Deve includere anche il regime patrimoniale dei coniugi e le indicazioni previste per enti e condomìni.
I dati identificativi dei beni seguono l’art. 2826; per i preliminari su fabbricati da costruire sono richiesti superficie e quota. Condizioni e termini devono risultare, salvo che al momento della trascrizione la vicenda prevista sia già definita nei casi indicati.
La nota deve permettere una lettura autonoma del rapporto pubblicizzato. Un titolo completo non elimina ogni incertezza della nota: gli errori vanno valutati secondo l’art. 2665, senza confondere un refuso innocuo con l’impossibilità di identificare il bene.
Esempio pratico
Una domanda riguarda soltanto due appartamenti ereditari: la nota li individua, anziché richiamare genericamente tutto il patrimonio immobiliare del defunto.
Giurisprudenza
Autonomia identificativa della nota
Corte di cassazione, n. 11213, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La nota deve consentire al terzo di identificare negozio e beni senza dover ricostruire il suo oggetto dal titolo allegato. Un riferimento generico al patrimonio ereditario non basta quando mancano elementi che rendano certi i cespiti coinvolti.
Fonte →Vincoli condominiali e contenuto della nota
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15341, 2025, Rv. 675751-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’opponibilità delle limitazioni all’uso delle unità, qualificate come servitù reciproche, richiede la pubblicità delle clausole rilevanti secondo il regime temporale della trascrizione. Un richiamo generico all’accettazione del regolamento non rende sempre conoscibile il singolo vincolo ai terzi.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.