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Art. 2668-ter c.c. — Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il limite ventennale e il rinnovo dell’art. 2668-bis valgono anche per il pignoramento immobiliare e il sequestro conservativo sugli immobili. La permanenza del vincolo pubblicitario richiede un adempimento autonomo.

Il creditore controlla la data della trascrizione e rinnova prima della scadenza con le modalità richiamate. Per formalità anteriori all’introduzione del 2009 occorre coordinare la durata con la disciplina transitoria applicabile.

La mancata rinnovazione del pignoramento determina inefficacia sopravvenuta e improseguibilità dell’esecuzione, non una semplice nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. La regola non si estende automaticamente a tutti i sequestri o a ogni bene mobile.

Esempio pratico

Un pignoramento immobiliare trascritto nel 2010 è ancora alla base di un’esecuzione nel 2030: il creditore deve rinnovarlo tempestivamente per mantenerne l’efficacia.

Giurisprudenza

  • Pignoramento non rinnovato e inefficacia sopravvenuta

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15143, 2025, Rv. 675333-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Scaduta la trascrizione non rinnovata, il pignoramento diventa inefficace e l’esecuzione non può proseguire. La sanatoria per raggiungimento dello scopo non rimette in vita quel vincolo, perché non si tratta di nullità dell’atto.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Introdotti dalla legge n. 69/2009; per formalità anteriori coordinamento con l’art. 58, comma 4, della legge introduttiva.

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