Codice civile
Art. 2669 c.c. — Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per gli atti pubblici ricevuti in Italia e le sentenze italiane la trascrizione può precedere il pagamento dell’imposta di registro. La norma consente di non subordinare la priorità pubblicitaria al precedente assolvimento del tributo.
Devono ricorrere i titoli e la provenienza espressamente indicati. Restano necessari i requisiti documentali della trascrizione e gli adempimenti fiscali stabiliti dalla disciplina tributaria.
Il secondo comma è abrogato e non fornisce una regola operativa. L’anticipazione della formalità non costituisce esenzione fiscale né autorizza a omettere dichiarazioni o versamenti dovuti.
Esempio pratico
Un atto notarile italiano viene trascritto per tutelare la priorità dell’acquisto mentre il pagamento dell’imposta di registro viene curato secondo i termini fiscali applicabili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Secondo comma abrogato dalla legge n. 52/1985, mantenuto come avviso non operativo.