Codice civile
Art. 2693 c.c. — Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Pignoramento e sequestro conservativo dei mobili registrati richiedono la trascrizione per gli effetti di tutela del creditore richiamati dalla norma. Per il sequestro il provvedimento deve essere prima notificato.
Si individuano bene, atto e formalità secondo la disciplina speciale, coordinandoli con le regole processuali applicabili. La trascrizione rende il vincolo rilevante nei conflitti con atti dispositivi e formalità concorrenti.
La norma non descrive da sola l’intero procedimento esecutivo, oggi regolato anche da disposizioni speciali come quelle sul pignoramento degli autoveicoli. Il limite ventennale previsto per il pignoramento immobiliare non può essere esteso senza una base normativa pertinente.
Esempio pratico
Un creditore pignora un’autovettura: cura la trascrizione del vincolo al PRA e gli ulteriori adempimenti del rito applicabile per valutarne l’efficacia verso gli acquirenti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.