Codice civile
Art. 28 c.c. — Trasformazione delle fondazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando lo scopo della fondazione è esaurito, impossibile o di scarsa utilità, oppure il patrimonio è insufficiente, l’autorità può disporne la trasformazione invece dell’estinzione. Deve discostarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
Questo potere non permette di scegliere liberamente qualunque nuova attività: il progetto originario è il parametro da rispettare. La trasformazione non è ammessa se l’atto di fondazione considera proprio quei fatti come causa di estinzione e devoluzione a terzi. Il testo esclude inoltre le fondazioni destinate soltanto a una o più famiglie determinate dall’applicazione del primo comma e dell’articolo 26. Questa trasformazione disposta dall’autorità va distinta dalle operazioni tra enti dell’articolo 42-bis, che hanno presupposti e procedimento differenti.
Esempio pratico
Una fondazione finanzia una prestazione educativa non più richiesta. Se l’atto non impone l’estinzione in questo caso, l’autorità può valutare un adattamento dello scopo verso un’attività educativa vicina alla volontà originaria.