Codice civile
Art. 2708 c.c. — Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche' non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’annotazione del creditore sul documento del debito può provare la liberazione del debitore anche se non firmata. La norma valorizza una dichiarazione sfavorevole al creditore collegata al titolo del rapporto.
Deve trattarsi di annotazione del creditore sul documento rimasto in suo possesso oppure sulla quietanza o sull’esemplare posseduto dal debitore. Il contenuto deve tendere ad accertare l’estinzione o la liberazione.
Non basta una nota scritta da un soggetto diverso o un segno dal significato incerto. L’efficacia della quietanza e la posizione di eventuali terzi o organi concorsuali richiedono una verifica distinta dai rapporti fra autore e destinatario.
Esempio pratico
Il creditore annota sul contratto rimasto presso di lui che il debito è interamente saldato: il debitore invoca quell’annotazione, provandone attribuzione e contenuto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.