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Art. 2709 c.c. — Efficacia probatoria contro l'imprenditore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione III

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l’imprenditore che le tiene. Chi le utilizza deve considerare il contenuto unitario, senza isolare soltanto la registrazione favorevole.

È necessario identificare l’impresa, la scrittura e il rapporto controverso. L’efficacia contro l’autore va distinta dal diverso regime che può consentire l’uso a suo favore nei rapporti fra imprenditori.

Non ogni fattura unilateralmente emessa prova da sola il credito contestato. Gli eventuali elementi indiziari vanno valutati con il complesso della prova, senza trasformare la contabilità in un titolo incontestabile.

Esempio pratico

La contabilità del fornitore registra sia il credito sia il successivo pagamento: il cliente che la produce non può utilizzare soltanto una delle due annotazioni ignorando il collegamento.

Giurisprudenza

  • Contabilità ed elementi indiziari

    Corte di cassazione, n. 7038, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Scritture regolarmente tenute possono concorrere come indizi alla prova a favore dell’imprenditore. Questo uso presuntivo va distinto dalla prova contro l’autore e dal regime speciale fra imprenditori.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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