Codice civile
Art. 2710 c.c. — Efficacia probatoria tra imprenditori
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione III
Testo dell'articolo
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le scritture regolarmente tenute possono provare anche a favore dell’imprenditore, ma nei rapporti d’impresa con un altro imprenditore. La norma introduce una possibilità di valutazione, non una prova legale automatica.
Occorrono il rapporto inerente all’esercizio delle imprese e la regolarità della tenuta, coordinata con le norme sulle formalità e sui documenti informatici. Il richiamo testuale a bollatura e vidimazione va letto alla luce delle disposizioni speciali applicabili.
Il regime non si estende indistintamente contro un consumatore. Anche quando i requisiti ricorrono, il giudice valuta il documento e le contestazioni: il credito non è necessariamente dimostrato dalla sola emissione della fattura.
Esempio pratico
Due imprese litigano sul saldo di una fornitura: il fornitore produce i libri regolarmente tenuti insieme ai documenti del rapporto, chiedendone la valutazione probatoria.
Giurisprudenza
Documenti estratti dai libri fra imprese
Corte di cassazione, n. 21173, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Gli estratti contabili prodotti contro un altro imprenditore possono rilevare nel regime dell’art. 2710. La loro efficacia richiede il controllo dei presupposti propri della norma e della controversia.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Bollatura e vidimazione nel testo documentale; coordinamento con le formalità speciali e la tenuta informatica, senza introdurre obblighi abrogati.