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Codice civile

Art. 2711 c.c. — Comunicazione ed esibizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione III

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo' essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’accesso giudiziale alla contabilità distingue comunicazione integrale ed esibizione mirata. La prima è prevista soltanto per controversie su scioglimento societario, comunione dei beni o successione; negli altri casi si estraggono registrazioni pertinenti.

Devono essere individuati la controversia e i documenti utili. Il potere del giudice si coordina con gli oneri di allegazione e prova e con gli strumenti processuali di esibizione.

L’esibizione non deve trasformarsi in una ricerca indiscriminata di possibili pretese né supplire automaticamente a inerzia probatoria. Una consulenza tecnica non attribuisce da sola il diritto di acquisire tutta la contabilità altrui.

Esempio pratico

In una causa su una fornitura il giudice ordina l’esibizione delle registrazioni riferite a quel rapporto, senza disporre la comunicazione di tutti i libri dell’impresa.

Giurisprudenza

  • Esibizione contabile e oneri delle parti

    Corte di cassazione, n. 18152, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’ordine sui libri contabili non sostituisce indiscriminatamente l’attività probatoria delle parti. Il potere officioso richiede un uso circoscritto, tenendo conto della possibilità di procurarsi la documentazione attraverso gli strumenti ordinari.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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