Codice civile
Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione IV
Testo dell'articolo
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Fotografie, registrazioni e riproduzioni informatiche possono provare i fatti rappresentati se la controparte non ne disconosce la conformità. Si tratta di confrontare la rappresentazione con la realtà, non sempre di accertare una firma.
Occorre identificare il materiale prodotto e il fatto che si vuole dimostrare. La contestazione deve riferirsi alla conformità, mentre provenienza, completezza e contesto possono richiedere accertamenti ulteriori.
Il disconoscimento non impone necessariamente di ignorare il materiale: il giudice può valutarlo con altre prove. Il valore sostanziale va distinto dalle modalità processuali di deposito e dalla disciplina speciale del documento informatico.
Esempio pratico
Una parte produce messaggi e fotografie della consegna di un bene: la controparte contesta una specifica alterazione, che viene esaminata insieme agli altri elementi del rapporto.
Giurisprudenza
Video e diritto alla produzione probatoria
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 30767, 2025, Rv. 676671-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
I limiti tecnici del deposito telematico non eliminano il diritto di produrre il video: nel regime anteriore alle specifiche del 2024 poteva intervenire l’autorizzazione giudiziale prevista dal rito.
Fonte →PEC e collocazione temporale degli allegati
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 8175, 2024, Rv. 670565-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La trasmissione tramite PEC può documentare data e ora anche dei documenti allegati quando invio e contenuto risultano non contestati nel caso concreto. La prova va letta attraverso la connessione tra messaggio, ricevute e documento trasmesso.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.