Codice civile
Art. 2713 c.c. — Taglie o tacche di contrassegno
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione V
Testo dell'articolo
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Taglie e tacche corrispondenti al contrassegno di riscontro hanno piena efficacia fra chi usa questo sistema per documentare somministrazioni al minuto. È una modalità tradizionale di prova basata su segni confrontabili.
Devono ricorrere l’uso del sistema fra gli interessati, una somministrazione pertinente e la corrispondenza dei contrassegni. Un segno isolato non offre il riscontro richiesto dalla norma.
Non qualsiasi annotazione unilaterale o conteggio moderno è equiparabile a queste tacche. In mancanza dei presupposti, il materiale può richiedere una diversa valutazione documentale senza assumere automaticamente piena prova.
Esempio pratico
Due soggetti documentano piccole consegne mediante contrassegni corrispondenti su supporti separati: il confronto delle tacche permette di ricostruire le somministrazioni.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.