Codice civile
Art. 2715 c.c. — Copie di scritture private originali depositate
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI
Testo dell'articolo
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La copia di una scrittura privata depositata presso un ufficio pubblico può avere l’efficacia dell’originale quando è rilasciata dal depositario autorizzato. La copia resta una scrittura privata, non un atto pubblico quanto al contenuto.
Occorrono deposito, potere di rilascio e corrispondenza documentale. Le disposizioni speciali possono consentire copie notarili in condizioni ulteriori rispetto al deposito descritto dal codice.
La certificazione della copia non dimostra da sola l’autenticità della firma originaria o la verità delle dichiarazioni. Restano i rimedi e i limiti probatori del documento riprodotto.
Esempio pratico
Una scrittura depositata in un pubblico ufficio viene rilasciata in copia dal depositario competente: la parte la utilizza con il regime probatorio dell’originale privato.
Giurisprudenza
Copie notarili e disciplina speciale
Corte di cassazione, n. 3694, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Le norme speciali possono consentire al notaio il rilascio di copie di documenti esibiti, anche quando non sono depositati nei suoi atti. Resta il potere dell’autorità competente di richiedere gli originali.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.