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Codice civile

Art. 2736 c.c. — Specie 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo VI - Del giuramento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giuramento e' di due specie: 1) e' decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 2) e' suppletorio quello che e' deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e' deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo' accertarlo altrimenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il giuramento decisorio è deferito da una parte all’altra per far dipendere la decisione dal suo esito. Quello suppletorio è disposto dal giudice quando la prova non è completa ma neppure del tutto mancante; comprende la variante estimatoria prevista.

Oggetto, formula e condizioni devono essere controllati secondo la legge. Per il giuramento sul valore occorre che questo non possa essere accertato altrimenti.

Il giuramento non è una testimonianza della parte e non può supplire indiscriminatamente a qualsiasi difetto di forma o prova. La sua ammissibilità richiede anche disponibilità del diritto e rispetto dei divieti dell’art. 2739.

Esempio pratico

La documentazione offre una prova parziale del rapporto: il giudice valuta i presupposti del giuramento suppletorio, senza usarlo per una domanda completamente priva di riscontri.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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