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Codice civile

Art. 2735 c.c. — Confessione stragiudiziale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La confessione fuori dal processo resa alla controparte o al suo rappresentante ha la stessa efficacia di quella giudiziale. Se è rivolta a un terzo o contenuta in un testamento, è liberamente valutata.

Devono ricorrere i requisiti della confessione e deve essere dimostrata la dichiarazione. Il destinatario e il rapporto processuale nel quale viene utilizzata incidono sul suo valore.

La prova testimoniale della confessione non è ammessa quando la legge la esclude per il suo oggetto. Una quietanza generica non chiarisce automaticamente quale obbligazione sia estinta; dichiarazioni fiscali e posizione del curatore richiedono controlli specifici.

Esempio pratico

Il creditore scrive al debitore di aver ricevuto il saldo della fattura identificata: la dichiarazione può provare il fatto estintivo nei loro rapporti, diversamente da un racconto reso a un estraneo.

Giurisprudenza

  • Quietanza e identificazione dell’obbligazione

    Corte di cassazione, n. 14828, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La quietanza deve collegare il fatto estintivo all’obbligazione cui si riferisce. Se il rapporto non è identificato, il giudice può doverne ricostruire il titolo senza esserne vincolato soltanto per il generico contenuto del documento.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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