Codice civile
Art. 2740 c.c. — Responsabilita' patrimoniale
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il debitore risponde delle obbligazioni con il patrimonio presente e futuro. La responsabilità patrimoniale costituisce la garanzia generale dei creditori, distinta dall’esistenza di una garanzia reale su un bene determinato.
L’esecuzione richiede i presupposti processuali e beni giuridicamente aggredibili. Limitazioni, separazioni patrimoniali e regimi concorsuali devono trovare fondamento nella legge applicabile.
Non ogni bene del debitore è pignorabile e non ogni atto di destinazione crea una segregazione opponibile. La norma non attribuisce da sola un potere di apprensione senza titolo esecutivo o fuori dal procedimento previsto.
Esempio pratico
Il debitore non paga e acquista successivamente un immobile: il creditore valuta l’azione esecutiva su quel bene, rispettando titolo, formalità e limitazioni legali.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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