Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2741 c.c. — Concorso dei creditori e cause di prelazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I creditori concorrono in posizione eguale salvo le cause di prelazione riconosciute dalla legge: privilegio, pegno e ipoteca. La preferenza determina la distribuzione del ricavato nei limiti del credito e della garanzia.

Occorre individuare bene, importo, grado ed efficacia di ciascuna prelazione. La semplice anteriorità del credito o l’esistenza di un contratto non creano da sole una priorità legittima.

La parità non impone sempre un’identica soddisfazione in ogni procedura speciale. Prededuzione, classi e regole concorsuali richiedono coordinamento, senza confondere una garanzia reale con qualunque preferenza contrattualmente promessa.

Esempio pratico

Sul ricavato di un immobile concorrono un creditore ipotecario e due chirografari: si accerta prima l’efficacia della garanzia e poi si distribuisce il residuo secondo le regole applicabili.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati