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Codice civile

Art. 2743 c.c. — Diminuzione della garanzia 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo' chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo' chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se il bene in pegno o ipoteca diviene insufficiente a garantire il credito, il creditore può chiedere una garanzia idonea su altri beni e, in mancanza, il pagamento immediato. Il deterioramento può dipendere anche da caso fortuito.

Occorre una perdita o diminuzione concreta tale da compromettere la sicurezza del credito. Il confronto riguarda valore della garanzia e credito protetto, non una qualsiasi variazione estetica o marginale.

La norma non impone al creditore un obbligo generale di riparare il bene né gli consente di appropriarsene. Prima dell’immediato pagamento va considerata la richiesta di garanzia sostitutiva nei presupposti previsti.

Esempio pratico

Un immobile ipotecato crolla parzialmente e il valore residuo non copre più il credito: il creditore chiede altra garanzia e, se manca, valuta il pagamento anticipato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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