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Codice civile

Art. 2742 c.c. — Surrogazione dell'indennita' alla cosa 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita' della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorita' giudiziaria puo', su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero' si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e' decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitu' coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando il bene garantito perisce o si deteriora, l’indennità assicurativa può sostituirlo come oggetto di soddisfazione dei creditori protetti. Il vincolo segue il grado della garanzia, salvo l’impiego delle somme per ripristinare il bene.

Occorrono la garanzia prevista, il sinistro e l’indennità pertinente. La norma distingue opposizione e termini di liberazione dell’assicuratore, con notificazione specifica ai creditori iscritti sugli immobili.

Un’appendice contrattuale di vincolo assicurativo non coincide necessariamente con questa surrogazione legale. Le indennità per servitù, comunione forzosa ed espropriazione seguono i richiami e le norme speciali pertinenti.

Esempio pratico

Un fabbricato ipotecato subisce un incendio: banca, proprietario e assicuratore verificano il vincolo dell’indennizzo e l’eventuale utilizzo delle somme per la ricostruzione.

Giurisprudenza

  • Vincolo contrattuale e surrogazione legale

    Corte di cassazione, n. 31345, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’appendice assicurativa a favore del creditore può attribuirgli direttamente l’indennizzo anche senza garanzia reale sul bene. È una fattispecie distinta dalla sostituzione legale dell’indennità alla cosa garantita.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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