Codice civile
Art. 2745 c.c. — Fondamento del privilegio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il privilegio nasce dalla legge in considerazione della causa del credito. Le parti non possono inventare una prelazione opponibile agli altri creditori soltanto attraverso una clausola contrattuale.
La legge può subordinare la costituzione del privilegio a una convenzione o a pubblicità specifiche. Vanno quindi controllati natura del credito, presupposti della disposizione e data della vicenda.
Una disposizione speciale non va estesa automaticamente a crediti di causa diversa. Anche la successione delle norme può incidere sulla prelazione: l’esistenza del credito non equivale sempre al diritto di essere soddisfatto prima degli altri.
Esempio pratico
Un finanziatore rivendica un privilegio per la restituzione di un sostegno pubblico: identifica la legge attributiva e verifica che il credito rientri nella causa protetta.
Giurisprudenza
Causa del credito del Fondo di garanzia
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 29599, 2025, Rv. 676381-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il privilegio previsto per il sostegno pubblico può assistere il recupero delle somme versate dal Fondo dopo l’escussione, secondo la causa pubblicistica della garanzia e i presupposti della norma attributiva.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.