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Codice civile

Art. 2747 c.c. — Efficacia del privilegio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il privilegio generale non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e' subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il privilegio generale incontra i diritti dei terzi sui mobili, salvi gli effetti delle norme sull’esecuzione richiamate. Il privilegio speciale mobiliare può invece prevalere sui diritti successivi quando persiste la situazione richiesta dalla legge.

È necessario identificare il momento in cui sorge il privilegio, il diritto del terzo e la particolare situazione che ne sostiene l’efficacia. La disposizione speciale può stabilire regole differenti.

Non ogni privilegio consente di inseguire il bene presso qualunque acquirente. La distinzione tra generale e speciale e le regole di opponibilità non possono essere sostituite dalla sola anteriorità del credito.

Esempio pratico

Un terzo acquista un macchinario gravato da un privilegio speciale: si verifica se la legge lo renda opponibile e se la situazione richiesta sia rimasta in essere.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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