Codice civile
Art. 2746 c.c. — Distinzione dei privilegi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il privilegio generale riguarda tutti i mobili del debitore, quello speciale determinati mobili o immobili. La distinzione definisce il campo della prelazione e la necessità di collegare il credito a un bene specifico.
Occorre la disposizione che attribuisce il privilegio e individua il patrimonio o la cosa sulla quale opera. Un creditore deve dimostrare i presupposti del proprio credito e della collocazione richiesta.
Il privilegio generale non si estende per questo agli immobili e non equivale a un’ipoteca su ogni bene. Anche il privilegio speciale può dipendere da possesso, pubblicità o situazioni particolari stabilite dalla legge.
Esempio pratico
Un lavoratore chiede la prelazione generale mobiliare del credito: non ne deduce automaticamente un privilegio sul prezzo di qualsiasi immobile del datore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.