Codice civile
Art. 275 c.c. — Pena in caso di inammissibilità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo sulla pena pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilità è abrogato. La sanzione storica non può essere applicata a una nuova azione di filiazione; restano le eventuali regole generali vigenti sulla responsabilità processuale.
Esempio pratico
Una domanda di accertamento della paternità viene respinta. Non per questo si applica la pena in lire prevista dal vecchio articolo 275.
Note
Articolo abrogato: L. 151/1975. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.