Codice civile
Art. 276 c.c. — Legittimazione passiva
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Testo dell'articolo
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La domanda si propone contro il presunto genitore; se manca, contro i suoi eredi. In mancanza anche di eredi deve essere nominato il curatore previsto dalla norma. La possibilità di contraddire per chi ha interesse non sostituisce l’individuazione corretta della parte necessaria contro cui promuovere il giudizio.
Esempio pratico
Il presunto padre è morto e non risultano eredi. Prima di introdurre l’azione, il figlio richiede al giudice la nomina del curatore contro cui proporre la domanda.
Giurisprudenza
Curatore quando mancano gli eredi del genitore
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 34821, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il genitore presunto è morto e non sono presenti suoi eredi diretti, il giudizio di filiazione richiede il curatore appositamente previsto. La designazione precede l’introduzione della causa e non viene sostituita dalla partecipazione di persone che siano soltanto successori degli eredi.
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