Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2769 c.c. — Sequestro della cosa soggetta a privilegio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale e' subordinata la sussistenza del privilegio, puo' domandarne il sequestro conservativo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore titolare di privilegio su una cosa mobile può chiederne il sequestro conservativo quando rischia di perdere la situazione materiale da cui dipende la prelazione. Il rimedio protegge la garanzia prima che il bene venga rimosso.

Sono necessari un privilegio pertinente e fondati motivi di temere la rimozione dalla situazione richiesta: per esempio, l’uscita dei frutti dal fondo o l’allontanamento dei mobili dall’immobile locato. La domanda segue le forme cautelari applicabili.

Non è un potere di impossessamento privato e non elimina i presupposti processuali della misura. Per i beni del locatore asportati restano i termini specifici dell’art. 2764; la norma non trasforma un privilegio generale in speciale.

Esempio pratico

Il fornitore agricolo apprende che il raccolto gravato da privilegio sta per essere trasferito fuori dal fondo: documenta credito e rischio, chiedendo al giudice il sequestro che preservi la situazione rilevante.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

Articoli collegati