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Codice civile

Art. 2759 c.c. — Crediti per le imposte sul reddito 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorche' appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La norma configura un privilegio speciale per la parte dell’imposta sul reddito riferibile al reddito d’impresa, sui mobili aziendali e sulle merci descritte nel testo. La finestra temporale è quella dei due anni anteriori all’anno in cui si procede.

Occorre individuare annualità, quota d’imposta imputabile all’impresa e beni presenti nei luoghi contemplati. Il privilegio può incidere anche su beni altrui, ma il comma 2 esclude le categorie protette che elenca.

I richiami a IRPEG, ILOR e relativo criterio di ripartizione sono storici: non autorizzano nuovi accertamenti di imposte cessate. La norma non va confusa con il privilegio generale dell’art. 2752 né utilizzata per assumere che ogni imposta personale sia integralmente riferibile all’attività commerciale.

Esempio pratico

Per un debito IRPEF il fisco identifica la quota riferibile all’attività commerciale e le annualità rilevanti; esclude dai beni colpiti la merce del cliente affidata all’imprenditore soltanto per lavorazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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