Codice civile
Art. 2766 c.c. — Articolo 2766 (abrogato)
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo è abrogato dal d.lgs. 385/1993. La sua presenza nell’archivio serve a conservare la numerazione e a impedire che il vecchio riferimento sia utilizzato come titolo vigente di prelazione.
Un’eventuale questione su crediti storici richiede l’acquisizione della versione applicabile e delle disposizioni transitorie del settore bancario. Questa scheda non ricostruisce il contenuto anteriore senza quella fonte.
L’abrogazione non significa che ogni finanziamento sia privo di garanzia: eventuali privilegi o garanzie devono essere fondati su altre norme attualmente pertinenti. La semplice citazione dell’art. 2766 non dimostra né esistenza né grado del privilegio.
Esempio pratico
Una banca richiama il vecchio numero in un documento di finanziamento: il revisore segnala l’abrogazione e individua il titolo di garanzia effettivamente applicabile, senza ammettere la prelazione sulla sola citazione.
Note
Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.