Codice civile
Art. 2767 c.c. — Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il credito del danneggiato verso l’assicurato per responsabilità civile ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore. La garanzia concentra la preferenza sulla copertura del danno, anziché su tutti i beni dell’assicurato.
Devono risultare credito risarcitorio, responsabilità coperta e indennità effettivamente dovuta in base al contratto. Massimale, esclusioni e altre condizioni della copertura delimitano l’oggetto disponibile della prelazione.
Il privilegio non crea da solo un’azione diretta contro qualsiasi assicuratore. Nella responsabilità da circolazione occorre applicare la disciplina speciale del Codice delle assicurazioni; le pronunce fondate sulla legge 990/1969 non descrivono integralmente il procedimento odierno.
Esempio pratico
Un cliente danneggiato da un’attività coperta da polizza RC documenta il proprio risarcimento e l’indennizzo dovuto all’impresa assicurata; chiede la preferenza su tale indennizzo nei limiti della copertura, senza presumere il diritto a citarne direttamente l’assicuratore.
Giurisprudenza
Indennità assicurativa e disciplina speciale della circolazione
Corte di cassazione, n. 5172, 2010 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue il privilegio sull’indennità della responsabilità civile volontaria dal sistema dell’assicurazione obbligatoria della circolazione, nel quale la tutela del danneggiato segue una disciplina speciale.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.