Codice civile
Art. 2765 c.c. — Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La disposizione attribuisce reciprocamente a concedente e mezzadro o colono privilegio sui rispettivi frutti e sulle cose destinate alla coltivazione o alla dotazione del fondo, per i crediti derivanti dal rapporto agrario.
Occorre identificare la parte dei frutti e la titolarità del credito. Sui frutti la garanzia permane solo finché restano nel fondo o nelle dipendenze; i rapporti con subconduttori, terzi e beni asportati seguono i commi finali dell’art. 2764.
Il testo non autorizza oggi la libera stipulazione di nuove mezzadrie o colonie: va coordinato con divieti e conversione dei contratti associativi della legislazione agraria. La scheda conserva il rilievo per rapporti e crediti residui cui quella disciplina sia effettivamente applicabile.
Esempio pratico
Nella definizione di un rapporto agrario storico ancora rilevante, il colono individua la parte di raccolto del concedente rimasta nel fondo e il proprio credito, verificando prima che il rapporto non sia stato convertito in affitto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rapporti agrari associativi storici da coordinare con divieti e conversione della legislazione agraria; non modello per nuove stipulazioni libere.