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Codice civile

Art. 277 c.c. — Effetti della sentenza 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La sentenza di filiazione produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può inoltre adottare le misure indicate per cura, mantenimento, formazione e protezione patrimoniale del figlio. L’accertamento tardivo non fa nascere soltanto dal giorno della sentenza i doveri collegati alla procreazione; rimborsi e danni richiedono però domande e presupposti propri.

Esempio pratico

Il padre viene accertato quando la figlia ha dieci anni. La madre può far valere il rimborso della quota delle spese sostenute, con controllo di prova, misura e termini; il tribunale può regolare il mantenimento futuro.

Giurisprudenza

  • Rimborso delle spese e liquidazione equitativa

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 16916, 2022, Rv. 664947-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.

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  • Doveri dalla procreazione e responsabilità

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 15148, 2022, Rv. 664829-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.

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