Codice civile
Art. 278 c.c. — Autorizzazione all'azione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Testo dell'articolo
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i figli nati dai rapporti di parentela o affinità specificati, la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità richiede una previa autorizzazione secondo l’articolo 251. La norma attuale non contiene il vecchio divieto generale: il giudice valuta interesse del figlio e possibili pregiudizi prima che si promuova l’azione.
Esempio pratico
Un figlio nato da due fratelli chiede l’accertamento della paternità. Prima dell’azione serve l’autorizzazione prevista dal rinvio all’articolo 251.