Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2771 c.c. — Articolo 2771 (abrogato) 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’articolo è stato abrogato dal DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011. Il numero rimane nella raccolta come segnalazione storica, senza costituire un privilegio immobiliare vigente.

Per un credito riferito al periodo anteriore all’abrogazione occorre ricostruire la legge applicabile e il relativo regime temporale, acquisendo il testo storico. La persistenza di rinvii in altri articoli non ripristina la disposizione.

Gli artt. 2778, n. 2, e 2780, n. 1, conservano il richiamo al numero abrogato: non va inserito fra i gradi attualmente operativi. I privilegi tributari residui devono essere cercati negli artt. 2752, 2759, 2772 o in norme speciali pertinenti.

Esempio pratico

Nel preparare un piano di riparto immobiliare si trova una voce che richiama l’art. 2771: il professionista la segnala come abrogata e verifica il titolo vigente del credito, senza attribuirle automaticamente il primo grado della vecchia graduatoria.

Note

Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.

Articoli collegati