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Codice civile

Art. 2773 c.c. — Articolo 2773 (abrogato) 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’articolo è abrogato dalla legge 426/1975. La scheda mantiene numero e avviso ufficiale per preservare la continuità del codice commentato e rendere evidente l’assenza di una disposizione attualmente operativa.

Un richiamo in atti o controversie anteriori richiede il testo storico e la verifica delle norme applicabili a quel credito. Non viene ricostruita una rubrica o una regola previgente senza fonte storica acquisita.

La conservazione della scheda non attribuisce prelazione a crediti nuovi. Ogni domanda attuale deve indicare un diverso titolo di privilegio valido e pertinente, oltre al suo oggetto e grado.

Esempio pratico

Un vecchio atto cita l’art. 2773 per sostenere una preferenza nel riparto odierno: si registra l’abrogazione e si verifica la legge realmente applicabile, evitando di trasformare il richiamo storico in garanzia vigente.

Note

Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.

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