Codice civile
Art. 2773 c.c. — Articolo 2773 (abrogato)
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo è abrogato dalla legge 426/1975. La scheda mantiene numero e avviso ufficiale per preservare la continuità del codice commentato e rendere evidente l’assenza di una disposizione attualmente operativa.
Un richiamo in atti o controversie anteriori richiede il testo storico e la verifica delle norme applicabili a quel credito. Non viene ricostruita una rubrica o una regola previgente senza fonte storica acquisita.
La conservazione della scheda non attribuisce prelazione a crediti nuovi. Ogni domanda attuale deve indicare un diverso titolo di privilegio valido e pertinente, oltre al suo oggetto e grado.
Esempio pratico
Un vecchio atto cita l’art. 2773 per sostenere una preferenza nel riparto odierno: si registra l’abrogazione e si verifica la legge realmente applicabile, evitando di trasformare il richiamo storico in garanzia vigente.
Note
Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.