Codice civile
Art. 2774 c.c. — Crediti per concessione di acque
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili
Testo dell'articolo
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I canoni per concessioni di acque pubbliche o derivate da canali demaniali e i crediti statali per lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti. La disposizione collega la garanzia alla concessione e alle leggi speciali del settore.
Bisogna identificare concessione, impianto, ente titolare del credito secondo la disciplina pertinente e natura di canone o costo dei lavori. La norma testuale attribuisce il privilegio allo Stato; eventuali titolarità diverse richiedono verifica della legislazione speciale.
Per i canoni sono salvi i diritti immobiliari dei terzi acquistati prima dell’atto di concessione; per i lavori, quelli acquistati prima del sorgere del credito. Non ogni corrispettivo di fornitura idrica è un canone di concessione tutelato da questo articolo.
Esempio pratico
Per lavori eseguiti d’ufficio su un impianto idrico si individua la data di nascita del credito e la precedente ipoteca di un finanziatore: quest’ultima non viene sacrificata invocando soltanto il privilegio della norma.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.