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Codice civile

Art. 2777 c.c. — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e

5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le spese di giustizia qualificabili ai sensi degli artt. 2755 e 2770 precedono ogni altro credito, inclusi pegno e ipoteca. Seguono i privilegi generali dell’art. 2751-bis nell’ordine interno precisato dalla norma.

Dopo le spese vengono il gruppo dei dipendenti, quello di professionisti e agenti, quindi quello richiamato dai nn. 4 e 5. Prima di confrontare i gradi si devono verificare titolo, importo protetto e beni o ricavato sui quali la prelazione opera.

La graduatoria non estende l’oggetto delle garanzie: un privilegio generale mobiliare non supera un’ipoteca immobiliare per il solo richiamo a questo articolo. I privilegi speciali dichiarati prioritari dalle leggi speciali restano posposti ai crediti espressamente anteposti dalla norma, nei limiti del rispettivo oggetto.

Esempio pratico

Sul ricavato di un macchinario concorrono spese esecutive comuni, salari e credito pignoratizio: verificati i requisiti, si paga dapprima la spesa di giustizia e si applica poi il grado pertinente agli altri crediti senza spostare indiscriminatamente la graduatoria su altri beni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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