Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2776 c.c. — Collocazione sussidiaria sugli immobili 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Alcuni crediti con privilegio generale mobiliare possono essere soddisfatti sussidiariamente sul prezzo degli immobili quando l’esecuzione sui mobili è infruttuosa. La norma consente una preferenza rispetto ai chirografari, scandita in tre gruppi.

Precedono TFR e indennità di preavviso; seguono gli altri crediti degli artt. 2751 e 2751-bis e i contributi IVS dell’art. 2753; quindi i crediti statali dei commi 1 e 3 dell’art. 2752. Occorre dimostrare il presupposto dell’infruttuosità secondo la procedura pertinente.

La sussidiarietà non crea un privilegio speciale immobiliare capace di superare automaticamente ipoteche o privilegi propri dell’immobile. Non include ogni credito pubblico o previdenziale: il comma 3 non richiama i tributi territoriali del comma 4 dell’art. 2752.

Esempio pratico

Dopo l’esecuzione mobiliare incapiente, un dipendente domanda che il TFR sia collocato sul prezzo dell’immobile prima dei chirografari, documentando il presupposto e distinguendo il suo credito dalle garanzie ipotecarie sul bene.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati