Codice civile
Art. 2784 c.c. — Nozione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il pegno è una garanzia reale costituita dal debitore oppure da un terzo per un’obbligazione altrui. Può riguardare mobili, universalità mobiliari, crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili.
Occorrono un credito garantito e un oggetto idoneo, oltre ai requisiti di costituzione e opponibilità della forma di pegno scelta. Il terzo datore vincola il bene, ma non diventa per questo automaticamente debitore personale dell’intera obbligazione.
La nozione generale non sostituisce consegna, documentazione e notifiche richieste dalle disposizioni successive, né le norme speciali. Escussione, restituzione dell’eccedenza e possibili rivalsa o surrogazione del terzo devono essere distinte dal patto commissorio vietato.
Esempio pratico
Un genitore consegna un proprio bene a garanzia di un debito del figlio: il creditore acquisisce la garanzia sul bene nelle forme richieste; il genitore non assume per il solo pegno un’obbligazione personale pari al finanziamento.
Giurisprudenza
Escussione del pegno del terzo e rivalsa
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18368, 2024, Rv. 671940-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La soddisfazione del creditore sul bene del terzo ha funzione di pagamento del debito altrui; con l’escussione può sorgere in favore del terzo la rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione legale.
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Note
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