Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2784 c.c. — Nozione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il pegno è una garanzia reale costituita dal debitore oppure da un terzo per un’obbligazione altrui. Può riguardare mobili, universalità mobiliari, crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili.

Occorrono un credito garantito e un oggetto idoneo, oltre ai requisiti di costituzione e opponibilità della forma di pegno scelta. Il terzo datore vincola il bene, ma non diventa per questo automaticamente debitore personale dell’intera obbligazione.

La nozione generale non sostituisce consegna, documentazione e notifiche richieste dalle disposizioni successive, né le norme speciali. Escussione, restituzione dell’eccedenza e possibili rivalsa o surrogazione del terzo devono essere distinte dal patto commissorio vietato.

Esempio pratico

Un genitore consegna un proprio bene a garanzia di un debito del figlio: il creditore acquisisce la garanzia sul bene nelle forme richieste; il genitore non assume per il solo pegno un’obbligazione personale pari al finanziamento.

Giurisprudenza

  • Escussione del pegno del terzo e rivalsa

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18368, 2024, Rv. 671940-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La soddisfazione del creditore sul bene del terzo ha funzione di pagamento del debito altrui; con l’escussione può sorgere in favore del terzo la rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione legale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati