Codice civile
Art. 2790 c.c. — Conservazione della cosa e spese relative
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore deve custodire il bene pignorato e risponde della perdita o del deterioramento secondo le regole generali. Il costituente deve rimborsare le spese necessarie alla conservazione della cosa.
Occorre ricostruire il comportamento del custode, la causa del danno e le spese effettivamente sostenute. Il vincolo di garanzia non giustifica incuria, mentre il rimborso richiede un costo riconducibile alla conservazione.
Non ogni diminuzione di valore dimostra da sola un inadempimento; si applicano responsabilità e prova pertinenti. Spese voluttuarie o relative a un uso non autorizzato non sono automaticamente rimborsabili; uso e vendita anticipata seguono gli articoli successivi.
Esempio pratico
Il creditore conserva gioielli in un luogo inadeguato e li danneggia: deve rispondere se ne ricorrono i presupposti, senza poter addebitare al costituente il costo del danno come spesa ordinaria di custodia.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.