Codice civile
Art. 2789 c.c. — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore che perde il possesso del bene dato in pegno può usare le azioni possessorie e, se spettava al costituente, l’azione di rivendicazione. Il rimedio consente di recuperare il bene su cui insiste la garanzia.
La perdita del possesso e il titolo del pegno devono essere provati. Per la rivendicazione è necessario che il costituente avesse il relativo diritto sul bene; il creditore non acquista una pretesa proprietaria più ampia di quella richiamata dalla norma.
Restano opponibili i diritti validamente acquistati dai terzi e i limiti propri di ciascuna azione. Il potere di agire non trasforma il creditore in proprietario né autorizza un recupero con forza privata; gli effetti della perdita sulla prelazione vanno coordinati con l’art. 2787.
Esempio pratico
Una cosa data in pegno viene sottratta al creditore: questi documenta la garanzia e, se il costituente ne era proprietario, valuta la rivendicazione contro il possessore, oltre agli eventuali rimedi possessori.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.