Codice civile
Art. 2791 c.c. — Pegno di cosa fruttifera
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se il bene dato in pegno produce frutti, il creditore può farli propri salvo patto contrario, imputandoli alle spese, poi agli interessi e infine al capitale. La percezione dei frutti deve quindi essere rendicontata come riduzione del credito.
Occorre distinguere i frutti effettivamente prodotti e incassati dalle semplici variazioni di valore. Un accordo può modificare la facoltà prevista dalla norma; in assenza di diversa disciplina la sequenza di imputazione resta quella indicata.
Il pegno non consente di trattenere i frutti senza contabilizzarli. Il godimento di interessi su somme date in pegno irregolare non sospende automaticamente gli interessi del debito garantito; è una fattispecie da distinguere dal pegno ordinario.
Esempio pratico
Un bene dato in pegno produce 600 euro di frutti: in assenza di patto contrario il creditore li imputa a 100 euro di spese, poi agli interessi dovuti e al residuo capitale, informando il costituente del nuovo saldo.
Giurisprudenza
Frutti del denaro e interessi del debito
Corte di cassazione, n. 3794, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel pegno irregolare di denaro gli interessi goduti dal creditore vanno imputati al credito secondo la sequenza pertinente, ma tale utilità non sospende automaticamente gli interessi sul debito garantito.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.