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Codice civile

Art. 2793 c.c. — Sequestro della cosa 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se il creditore abusa della cosa ricevuta in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. La misura protegge il bene sottraendolo alla gestione abusiva senza cancellare automaticamente il credito garantito.

Occorre allegare e dimostrare una condotta abusiva, come uso vietato o gestione che mette concretamente a rischio la cosa. La domanda deve rispettare la disciplina processuale del sequestro pertinente.

Il semplice dissenso del costituente o il desiderio di riavere il bene non bastano. Sequestro, responsabilità per danni e restituzione dopo pagamento hanno presupposti distinti; la misura non autorizza il costituente a riprendere privatamente la cosa.

Esempio pratico

Il creditore usa senza consenso un bene delicato dato in pegno, esponendolo a danni: il costituente documenta l’abuso e chiede il sequestro, mantenendo distinta la domanda di risarcimento.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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