Codice civile
Art. 2794 c.c. — Restituzione della cosa
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.
Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La restituzione del pegno richiede il pagamento integrale di capitale, interessi e spese relative al debito e alla garanzia. Il pagamento parziale non impone ordinariamente di restituire una parte proporzionale dei beni vincolati.
Se il pegno è costituito dal debitore, un altro debito verso lo stesso creditore può consentire la sola ritenzione quando nasce dopo la costituzione e scade prima del pagamento del debito iniziale. Le condizioni cronologiche devono essere dimostrate.
La ritenzione per il nuovo debito non attribuisce automaticamente prelazione o facoltà di vendita per quel credito. La regola ulteriore non è estesa al terzo datore di pegno; chi domanda restituzione deve provare l’estinzione dell’obbligazione garantita.
Esempio pratico
Il debitore paga il primo finanziamento, ma nel frattempo è sorto e già scaduto un secondo debito verso lo stesso creditore: verificati i tempi, il bene può essere trattenuto per il secondo credito, senza considerarlo per ciò solo assistito da pegno.
Giurisprudenza
Prova dell’estinzione e restituzione del pegno
Corte di cassazione, n. 307, 1976 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Chi domanda la restituzione deve dimostrare l’estinzione dell’obbligazione che giustificava la garanzia; il relativo pagamento è il fatto che fonda la richiesta di restituzione.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.