Codice civile
Art. 2792 c.c. — Divieto di uso e disposizione della cosa
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il creditore non puo', senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non puo' darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La detenzione del bene a garanzia non attribuisce al creditore un diritto generale di usarlo. L’uso richiede il consenso del costituente, salvo quello necessario a conservarlo; sono vietati il nuovo pegno e la concessione ad altri del godimento.
Bisogna verificare consenso, contenuto dell’autorizzazione e necessità conservativa. L’utile ricavato deve in ogni caso essere imputato prima alle spese e agli interessi, poi al capitale, con rendiconto dei risultati.
Un uso vantaggioso per il creditore non è per questo necessario alla conservazione. L’autorizzazione a un uso specifico non rende lecito subvincolare o affidare il godimento ad altri in violazione della norma; abuso e danni possono attivare i rimedi degli artt. 2790 e 2793.
Esempio pratico
Il creditore custodisce un veicolo ricevuto in pegno: può compiere attività realmente necessarie a conservarlo, ma non impiegarlo quotidianamente per la propria impresa senza consenso né concederlo a un altro utilizzatore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.