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Codice civile

Art. 2795 c.c. — Vendita anticipata 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il rischio di deterioramento o perdita di valore può giustificare la vendita anticipata del bene dato in pegno, autorizzata dal giudice. Il ricavato resta destinato alla garanzia secondo le disposizioni del provvedimento.

Il creditore deve avvisare il costituente e dimostrare il rischio che il bene non assicuri più il credito. Il costituente può offrire altra garanzia reale idonea per evitare la vendita; può a sua volta chiedere vendita o sostituzione nei casi previsti, anche per cogliere un’occasione favorevole.

Non è una vendita libera né un pagamento anticipato automatico al creditore. Il giudice stabilisce condizioni e deposito del prezzo, e valuta l’idoneità della garanzia sostitutiva: la semplice offerta di una promessa di pagamento non equivale a una garanzia reale riconosciuta idonea.

Esempio pratico

Merci deperibili date in pegno rischiano di perdere gran parte del valore: il creditore avvisa il costituente e chiede la vendita; il giudice ne regola condizioni e deposito del prezzo, mantenendo la garanzia sul ricavato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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