Codice civile
Art. 2796 c.c. — Vendita della cosa
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando deve soddisfarsi sul bene ricevuto in pegno, il creditore può farlo vendere nelle forme dell’art. 2797. Il diritto di escutere la garanzia non comporta un acquisto automatico della proprietà.
Servono un credito esigibile non soddisfatto e una garanzia che consenta l’escussione. Si devono rispettare intimazione, notifiche, opposizione e modalità di vendita applicabili, verificando eventuali patti sulle forme.
La facoltà non giustifica vendita clandestina o appropriazione del bene. La vendita anticipata per deterioramento ha presupposti diversi; l’assegnazione in pagamento richiede il giudice e una corretta valutazione ai sensi dell’art. 2798.
Esempio pratico
Alla scadenza del finanziamento il debitore non paga: il creditore prepara la vendita del bene pignorato, notificando prima l’intimazione e lasciando decorrere il termine pertinente per l’opposizione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.